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Logbook e dichiarazione sbarchi

Per la raccolta Dati

Il Logbook (o Giornale di Pesca) e la Dichiarazione di Sbarco sono documenti fondamentali, spesso integrati in formato elettronico (e-Logbook), utilizzati nel settore della pesca marittima per tracciare le attività di cattura, trasbordo e sbarco dei prodotti ittici.

Ecco una spiegazione dettagliata basata sulle normative attuali:

Logbook (Giornale di Pesca)

Il logbook è un registro ufficiale, obbligatorio per i comandanti dei pescherecci (di lunghezza superiore a certe misure stabilite dalla UE), che riporta la cronologia di ogni operazione di pesca.

  • Contenuto: Data e ora di inizio/fine della pesca, zone di cattura, attrezzi utilizzati e le quantità di specie ittiche catturate.
  • e-Logbook: La maggior parte delle imbarcazioni utilizza oggi la versione elettronica (e-logbook), che consente l’invio in tempo reale dei dati alle autorità competenti. 

Dichiarazione di Sbarco

La dichiarazione di sbarco è il documento che attesta la quantità di prodotto ittico effettivamente scaricato nel porto, trasbordato su un’altra imbarcazione o trasferito.

  • Scopo: Garantire la tracciabilità del pesce dal momento della cattura fino allo sbarco, prevenendo attività di pesca illegali, non dichiarate o non regolamentate (INN).
  • Tempistiche: Va presentata al termine delle operazioni di sbarco, solitamente entro 24 ore o secondo le specifiche norme per certe specie (es. tonno rosso).

Modello Combinato UE

Attualmente, il Ministero dell’Agricoltura (Masaf) prevede un Modello combinato dell’Unione Europea, che unisce in un unico strumento il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco e quella di trasbordo. [1, 2]

Punti chiave:

  • Obbligatorietà: La compilazione è obbligatoria e la mancata o errata compilazione comporta sanzioni amministrative e penali (art. 1174 del Codice della Navigazione).
  • Controllo: I dati vengono inviati tramite portali dedicati (es. SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e monitorati dalle Capitanerie di porto.

In sintesi, sono strumenti di tracciabilità e legalità indispensabili per il controllo della pesca sostenibile.

I pescherecci con LFT pari o superiore ai 12 metri (art. 15, paragrafo 1, del Reg. 1224/2009) sono obbligati alla comunicazione dei dati in formato elettronico.

Allo stesso modo, come all’art. 23 del regolamento 1224/2009,

I natanti con lunghezza maggiore di 10 metri devono presentare una dichiarazione di sbarco dove segnalano i quantitativi di tutte le specie sbarcate;

Per i natanti con lunghezza tra i 10 e 12, metri si utilizza il formato cartaceo

Per lunghezza dei battelli uguale o maggiore a 12 metri, l’articolo 24 del già citato regolamento controllo richiede la trasmissione in formato elettronico. In realtà, esistono situazioni per le quali può esserci deroga all’utilizzo del formato elettronico tra i 12 e i 15 metri.

Considerazioni sulle informazioni ottenute dal giornale di bordo e dichiarazioni di sbarco.

 

Punti di forza

L’utilizzo delle dichiarazioni rilasciate dagli operatori secondo quanto previsto dai regolamenti sul controllo e quello di esecuzione (allegato XIII regolamento 404), prevede un’ampia gamma di informazioni dettagliate nello spazio e nel tempo. Alcune di queste informazioni non sarebbero facilmente reperibili in altro modo, in particolare quelle legate alle operazioni di pesca: dimensioni attrezzo, nr di operazioni, tempo, profondità, area di utilizzo.

L’utilizzo di apparecchiature elettroniche per la compilazione, registrazione e trasmissione rende ancor più potente il sistema in quanto consente di poter disporre delle informazioni in tempo quasi reale.

Trasmissione: il regolamento prevede deroghe all’utilizzo dell’E_logbbok, per i battelli tra i 12 e 15 metri che operano per periodi inferiori alle 24 h e all’interno delle acque nazionali. Ciò determina che la quota dei motopesca (MP) che utilizzano la trasmissione elettronica oscilla intorno al 30%.

Punti di debolezza

Qualità dei dati: le informazioni dal giornale di bordo e dalle dichiarazioni di sbarco non sono immediatamente utilizzabili, in quanto necessita di un discreto lavoro di verifica relativo alle specie e agli attrezzi.

Il formato elettronico, presenta delle incongruenze nella sequenza temporale con vuoti e assenze che non consentono un agevole allineamento delle principali fasi dell’attività: uscita, operazioni di pesca, rientro e sbarco.

I documenti cartacei, archiviati presso gli uffici delle Capitanerie di Porto, presentano notevoli ritardi.

Infine, scarsa attendibilità dei dati quantitativi; dal confronto con i dati ricavati da Indagine Campionaria emerge una consistente sottostima.

La gestione della pesca Italiana, diversamente da altri SM dell’Unione europea, ha previsto sin dagli anni novanta una forte integrazione tra le discipline e gli studi biologici ed economici con importanti risultati nell’attuazione di strategie e politiche finalizzate alla gestione della pesca.

Tale esperienza ha consentito all’Italia di assumere una posizione privilegiata nello sviluppo ed attuazione del Regolamento Raccolta Dati (Reg. (CE) 199/2008). Infatti, l’impianto di politiche e misure gestionali adeguate alle nuove frontiere imposte dal perseguimento di una pesca sostenibile non può prescindere dalla dotazione di efficienti sistemi informativi caratterizzati da un approccio multidisciplinare.

A questo scopo, il regolamento raccolta dati (DCR) si prefigge la raccolta a 360° delle informazioni relative al settore ittico: pesca, acquacoltura e industria di trasformazione. Nel dettaglio del settore produttivo della pesca marittima, sono oggetto di indagine:

  • lo stato delle risorse ittiche,
  • la dimensione della flotta da pesca e relativa attività,
  • sbarchi, ricavi e prezzi per specie,
  • i costi sostenuti dalle imprese e relativo conto economico.

In sostanza, attraverso il “Regolamento Raccolta Dati”, l’Europa si è data una struttura informativa omogenea, i cui elementi possono essere confrontabili su scala continentale, allo scopo di fornire alle Amministrazioni, Nazionali e Sovranazionali, strumenti adeguati alla realizzazione di interventi e misure funzionali a garantire uno sfruttamento biologicamente ed economicamente sostenibile delle risorse alieutiche. Il quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati è stato adottato dalla Commissione Europea a partire dal 2000 (reg. (CE) 1543/2000)[2], in precedenza le informazioni utili alla valutazione delle risorse e della situazione economica del settore venivano raccolte da ciascuno Stato membro in maniera indipendente all’interno di programmi e studi tra loro scollegati.

I dati raccolti nell’ambito del DCR/DCF consentono di ottenere un ampio ventaglio di informazioni relative al settore peschereccio dei Paesi Europei[3]. In questa sede, vengono riportate alcune tabelle che sintetizzano gli aspetti principali della flotta europea nel suo complesso con analisi e comparazione delle informazioni relative a:

  • il livello della capacità di pesca intesa come dimensione del naviglio,
  • le quantità sbarcate e relativo valore economico,
  • l’ammontare dei costi sostenuti ed il conseguente conto economico.